Accesso civico, generalizzato e documentale

Accesso civico semplice (art. 5, D.Lgs n. 33/2013)

Il diritto all'accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).

Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'amministrazione.

Il diritto si esercita inviando una richiesta, per via telematica, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’indirizzo PEC sirmioneservizi@pec.it, e in c/c anticorruzione@sirmioneservizi.it (abilitato a ricevere messaggi da caselle di posta ordinaria), utilizzando l’apposito modello "Accesso Civico Semplice".

La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.

 

Accesso civico generalizzato (art. 5, D.Lgs n. 33/2013)

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

​Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, modulo "Accesso Civico Generalizzato", senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata-Pec), per posta ordinaria o consegnato a mano, presso lo Sportello Utenti di Sirmione Servizi in Sirmione, Piazza Virgilio 4, durante gli orari di apertura al pubblico.

 

Accesso agli atti amministrativi (art. 22, legge n. 241/1990)

L'accesso ad atti e documenti amministrativi o Accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.
I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

La richiesta di accesso può essere trasmessa, utilizzando l'apposito modello "Accesso Documentale", sia per via telematica (e-mail ordinaria e posta elettronica certificata-Pec),  che per posta ordinaria oppure consegnato a mano, presso lo Sportello Utenti di Sirmione Servizi Srl, in Sirmione, Piazza Virgilio 4, durante gli orari di apertura al pubblico.


Allegati


torna all'inizio del contenuto